La responsabilità degli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito

AutoreRosa Bertuzzi - Andrea Tedaldi
CaricaAvvocato, Foro di Piacenza. Esperta e consulente in materie ambientali - Dottore in giurisprudenza
Pagine152-153
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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
Va, al riguardo, rilevato che è incontestato tra le parti
che il sinistro è accaduto intorno alle 10:30 e che lo svuota-
mento dei cassonetti dei rif‌iuti avviene nelle prime ore del
mattino. Vi è in atti una nota della SEA (società aff‌idataria
del servizio di raccolta dei rif‌iuti) in cui detta società, in-
vitata dal Comune, dopo l’incidente per cui è causa, a rela-
zionare sui fatti, ha rappresentato all’Ente di non avere ri-
cevuto alcuna segnalazione della presenza di olio, dai suoi
operatori o da utenti. Il Comune, quindi, certamente non
era stato informato dalla società aff‌idataria della raccolta
rif‌iuti della presenza di olio sul manto stradale ed è, altresì,
ragionevole concludere che l’olio sia stato gettato nel cas-
sonetto dopo che gli operatori ecologici avessero proceduto
allo svuotamento dello stesso in quanto se esso fosse già
stato presente gli operatori lo avrebbero segnalato.
Le riferite circostanze di tempo fanno sì che il danno
sia, nel caso in esame, derivato da comportamenti estem-
poranei di terzi, non conosciuti e non conoscibili dal cu-
stode, non essendo razionalmente esigibile un controllo
continuo di tutto il territorio cittadino.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello
ed in riforma della sentenza impugnata la domanda risar-
citoria va rigettata.
Le spese del doppio grado possono compensarsi per un
terzo stante un certo margine di controvertibilità nella
questione trattata. (Omissis)
LA RESPONSABILITÀ
DEGLI ENTI PUBBLICI
PROPRIETARI O MANUTENTORI
DI STRADE APERTE
AL PUBBLICO TRANSITO
di Rosa Bertuzzi (*), Andrea Tedaldi (**)
Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Campo-
basso fornisce lo spunto per affrontare un tema di costan-
te attualità, la responsabilità della Pubblica Amministra-
zione per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche in
conseguenza della cattiva manutenzione del manto stra-
dale o di eventi occorsi sulla carreggiata.
Come noto, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.L.vo n.
285/1992 (c.d. Codice della strada), gli enti proprietari
delle strade devono provvedere - salvo nell’ipotesi di con-
cessione, in cui i poteri e i compiti dell’ente sono esercita-
ti dal concessionario - : a) alla manutenzione, gestione e
pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecni-
co dell’eff‌icienza delle strade e relative pertinenze; c) alla
apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Proprio prendendo le mosse da tale disposizione, la
giurisprudenza ha inquadrato la responsabilità dei sogget-
ti pubblici, proprietari e manutentori di strade di pubblico
transito, all’interno della f‌igura giuridica della responsabi-
lità da custodia di cui all’art. 2051 c.c., a mente del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia”.
Tale norma, concepita per regolare i rapporti fra sog-
getti privati, non può tuttavia trovare applicazione sic et
simpliciter alla fattispecie in esame. In effetti, come ri-
levato dalla stessa giurisprudenza, mentre il custode di
beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati
dal modo di essere e di operare del bene, in considerazio-
ne del suo potere di escludere i terzi dall’uso del bene e
dunque di circoscrivere i possibili danni provenienti dai
comportamenti altrui, per contro, il custode di un bene
demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori di
rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente inde-
terminati, a causa dei comportamenti più o meno civili,
corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli
non può escludere dalla fruizione del bene (sul punto,
Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2008, n. 15042; Cass. civ., Sez.
III, 16 maggio 2008, n. 12449).
Poste queste premesse, occorre ora concentrarsi sulla
sentenza in esame.
In riforma della pronuncia emessa dal giudice di pace,
il Tribunale di Campobasso ha escluso la responsabilità
dell’Amministrazione comunale per i danni subiti da un mo-
tociclista scivolato su una macchia d’olio proveniente da un
cassonetto dei rif‌iuti posizionato lungo la carreggiata.
“La selezione dei rischi addossabili all’ente locale”, si
legge della sentenza, “va compiuta attraverso un’applica-
zione elastica della nozione di caso fortuito”, sottoponen-
do le caratteristiche del caso concreto a un duplice ordine
di valutazione.
Occorre anzitutto esaminare la natura e la tipologia
delle cause che hanno provocato il danno.
Laddove siano intrinseche alla struttura e alla natura
del bene demaniale (si pensi al dissesto del manto stra-
dale, alla presenza di buche o di una segnaletica inganne-
vole), sarà agevole individuare la responsabilità dell’Ente
ex art. 2051 c.c., essendo in presenza di fattori di rischio
conosciuti o normalmente conoscibili da un operatore del
settore mediamente diligente.
Al contrario, qualora si tratti di situazioni di pericolo
estemporaneamente create da terzi, e pertanto non cono-
scibili (quali la perdita d’olio da un veicolo di passaggio,
l’abbandono di vetri rotti, di rif‌iuti o di altre sostanze peri-
colose sul manto stradale), sarà ulteriormente necessario
domandarsi se l’Ente custode avrebbe potuto ragionevol-
mente acquisire conoscenza della situazione di pericolo
generatasi e adoperarsi per rimuoverla.

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