Responsabilità civile del conducente di filobus ripa rtito 'non in sicurezza'

AutoreVittorio Santarsiere
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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie
(ritenendolo comprensivo sia del c.d. danno biologico sia
di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come
sofferenza psicologica non necessariamente transeunte);
che è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza
del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribui-
togli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-
uomo si siano verif‌icate e provvedendo alla loro integrale
riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il
danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente pa-
tite dall’attore in relazione alle condizioni personali dello
stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all’inte-
grità psico-f‌isica ha comportato.
Ciò premesso la quantif‌icazione dei danni alla persona
subiti dal ricorrente va eseguita, dunque, tenendo conto
dei parametri f‌issati dall’art. 139 Codice assicurazioni,
come aggiornato dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico 15 giugno 2012 - volti al ristoro del solo danno
anatomo-funzionale in senso stretto. Sulla base di tali pa-
rametri, considerata al durata dell’invalidità temporanea
e l’entità dei postumi permanenti - il c.d. danno biologico
in senso stretto dall’attrice (anni 55) va liquidato in com-
plessivi euro 2.185,49 per il danno permanente e in euro
1.199,40 per il danno temporaneo (considerando l’impor-
to giornaliero di euro 45,70) in moneta attuale. Totale
3.384,89.
Al f‌ine di ristorare integralmente il danno non pa-
trimoniale subito dal ricorrente secondo quanto previsto
dall’unitaria concezione del danno non patrimoniale come
sopra delineato si ritiene di integrare l’importo sopra indi-
cato con riferimento alle sofferenze patite dall’attrice, che
non possono ritenersi ricomprese negli importi previsti
dal D.M. sopra citato che riguarda il ristoro del solo danno
anatomo-funzionale. Ritenute provate in via presuntiva
tali sofferenze con riferimento alla natura delle lesioni su-
bite dall’attrice, tenuto conto che in conformità a quanto
statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 12408/2011
l’aumento in relazione alle condizioni soggettive non può
essere superiore a un quinto ai sensi dell’art. 139, comma
3, si ritiene di quantif‌icare complessivamente il danno
non patrimoniale subito dall’attrice nella somma di euro
4.300,00 ivi comprese anche il rimborso delle spese me-
diche sostenute e di C.T.P. come sopra accertate.
I convenuti devono essere condannati in solido tra loro
a corrispondere all’attrice la somma di euro 4.300,00. Su
tale importo devono essere riconosciuti gli interessi com-
pensativi del danno derivante dal mancato tempestivo
godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle
Sezioni unite della Corte di cassazione (1712/95), decor-
rono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo
della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla som-
ma devalutata alla data del fatto 6 novembre 2007 e via via
rivalutata nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma
già rivalutata. Da oggi, giorno della liquidazione, all’effet-
tivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra
liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite in forza del principio della soccombenza
vanno poste a carico dei convenuti tenuto conto del valore
della domanda accolta. (Omissis)
RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL CONDUCENTE DI FILOBUS
RIPARTITO “NON IN SICUREZZA
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Le norme di legge. 3. Oggetto. 4. Tutela giuri-
sdizionale.
1. Nozione
Una Signora, scesa dal mezzo di trasporto pubblico,
vide il bastone di altra viaggiatrice sporgere ampiamente
fuori dalle porte del f‌ilobus, che intanto erano state chiuse.
Avvertita una situazione di pericolo, la viaggiatrice discesa
batté alla portiera per attirare l’attenzione del conducen-
te. Ma questi ripartiva e il bastone sporgente agganciava
il giubbotto della donna, trascinandola e facendola rovi-
nare al suolo. La “circostanza diabolica” le procurò varie
lesioni traumatiche, inabilità temporanea di entità varie,
con postumi permanenti rif‌lessi sulla integrità psico-f‌isica
(danno biologico).
La malcapitata convenne avanti al Tribunale di Milano
A.T.M. - S.p.a., gerente dei servizi di autotrasporto delle
persone per la città di Milano, la società di assicurazione
Aurora Assicurazioni - S.p.a., il conducente del f‌ilobus di
che trattasi, A.C. L’attrice chiese il risarcimento dei danni
dopo esposto lo svolgimento dei fatti.
Gli istituti giuridici trattati nella sentenza in commen-
to sono essenzialmente le inabilità, i postumi permanenti
rif‌lessi sulla integrità psico-f‌isica costituente il danno
biologico, che “centrarono” la parte attrice.
La inabilità concerne i rif‌lessi patrimoniali derivanti
dalla impossibilità, momentanea o def‌initiva, per il sog-
getto leso di svolgere la propria mansione lavorativa o
di iniziarne una futura. Esprime uno stato psicof‌isico di
menomazione a differenza della incapacità, che manifesta
la conseguenza patrimoniale della invalidità.
È danno biologico, si afferma in dottrina, la menoma-
zione della integrità psico-f‌isica della persona, lesiva del
bene giuridico della salute. La ingiustizia o l’antigiuridici-
tà dell’evento rendono risarcibile il danno stesso. Questa
caratteristica, riprendendo dalla giurisprudenza, rende

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