La responsabilità da informazioni non veritiere

AutoreRicci, Francesco
Pagine93-108
S: 39. Il danno da informazioni contrattuali o precontrattuali non veri-
tiere. – 40. La posizione dei terzi. – 41. Le figure ibride ai confini tra contrat-
to e torto. – 42. Le informazioni non veritiere come fonte di responsabilità
contrattuale. – 43. Le informazioni non veritiere come illecito civile. – 44.
Le informazioni non veritiere e la terza via. – 45. Rilevanza del dibattito
nella responsabilità da due diligence.
39. Il danno da informazioni contrattuali o precontrattuali
non veritiere.
Il problema della sussistenza e della qualicazione della responsa-
bilità da informazioni inesatte non si pone ogni volta che si verica la
violazione di uno specico obbligo di prestare un’attività informativa,
cioè – secondo l’opinione prevalente – sia quando la prestazione di
informazione o consigli costituisca l’oggetto specico di un’obbliga-
zione avente carattere primario, sia quando essa assuma carattere ac-
cessorio nell’ambito di un rapporto obbligatorio considerato princi-
pale271. In entrambi i casi, infatti, si applicano le regole della
responsabilità per inadempimento.
Tale conclusione vale non solo nel caso in cui la prestazione costi-
tuisca l’oggetto di un contratto, ma anche nel caso che le prestazioni
siano contemplate da disposizioni di legge. A maggior ragione essa
vale nei casi che realizzano entrambe le condizioni, com’è quello
dell’agente, che deve fornire al preponente le informazioni riguardanti
le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra
271 Cfr. M. M, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003, p.
204 ss., nonché p. 271 s.; G. D’A, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 1052 ss., spec.
p. 1056.
SEZIONE III
LA RESPONSABILITÀ
DA INFORMAZIONI NON VERITIERE
94    
informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari272 (art.
1746, primo comma, cod. civ.)273; quello del mediatore, che deve co-
municare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione ed
alla sicurezza dell’affare, se possono inuire sulla conclusione dello
stesso (art. 1759 cod. civ.)274; nonché quello del mandatario, che è te-
nuto a rendere note al mandante le circostanze che possono determi-
nare la revoca o la modicazione del mandato (art. 1710, secondo
comma, cod. civ.)275.
Il problema della sussistenza e della qualicazione della responsa-
bilità da informazioni inesatte non si pone neanche nel caso in cui, pur
non costituendo violazione di uno specico obbligo di prestazione, le
informazioni inesatte arrechino comunque un pregiudizio ad una situa-
zione giuridica soggettiva ascrivibile all’area degli interessi concorde-
mente riconosciuti come oggetto di una tutela giuridica propria esperi-
bile erga omnes (come, per esempio, l’immagine o la reputazione di
taluno). In tal caso si possono applicare le regole sulla responsabilità
aquiliana.
Altra ipotesi sicura di responsabilità da informazioni inesatte è
quella che si congura quando, anche al di fuori di specici obblighi
di prestazione, tali informazioni siano tuttavia omesse o fornite in ma-
niera scorretta in una fase che precede l’eventuale stipulazione di un
272 Cioè, secondo la giurisprudenza, deve informarlo, «in generale, sullo sviluppo della
concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato» (Cass. civ., sez. lavoro, sent.
19 agosto 1996, n. 7644, in Danno e resp., 1997, p. 256). Tale obbligo, «pur avendo carattere
secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale di promuovere la conclusione di affari,
può assumere, in concreto, una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la riso-
luzione del rapporto per colpa dell’agente, come avviene quando – secondo la valutazione in-
sindacabile del giudice di merito – l’omissione delle informazioni, o l’inesattezza di quelle
fornite, siano suscettibili di provocare gravi conseguenze negative sull’andamento commerciale
dell’impresa preponente» (Cass. civ., sent. n. 7644/96, cit.)
273 Si ritiene che l’obbligo di fornire informazioni faccia parte del dovere di ordinaria dili-
genza che grava sull’agente (R. B, Il contratto di agenzia, VII ed., Milano, 2001, p. 163).
274 Si ritiene che oggetto del dovere di comunicazione siano tutti i dati la conoscenza dei
quali può incidere sulla conclusione dell’affare, in senso sia favorevole, sia sfavorevole, come
per esempio lo stato d’insolvenza (Cass. civ., sez. III, sent. 27 maggio 1993, n. 5938, in Banche
dati giuridiche Platinum, Repertorio della giurisprudenza italiana, Torino, 2007, nonché, per
esteso Banche dati giuridiche Platinum, La Cassazione civile, cit.) o di incapacità della parte,
eventuali vizi della merce, la situazione del mercato, ecc. (in tal senso v. A. C,
Mediazione, in Enc. Giur., Vol. XIX, Roma, 1990, p. 1 ss., spec. p. 7; sull’argomento v. anche
M. C, Il mediatore ed il dovere di informazione: cronaca di un rapporto difficile, nota a
Trib. Torino 13 gennaio 2000, in Foro it., 2001, I, c. 1885 ss.).
275 Anche in questo caso si ritiene che l’obbligo di informazione del mandatario sia un’espli-
cazione dell’obbligo di eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (A. L-
, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di diritto civile diretto da F.
Vassalli, Torino, 1952, p. 89 ss., nonché p. 129 ss.).

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