Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista

febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un'autorizzazione, cui consegue anche l'iscrizione all'albo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, previo accertamento della sussistenza di specifici requisiti giuridici e finanziari; Visto l'art. 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che, tra i citati requisiti, prevede la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative; Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2004 con la quale, considerato che sullo schema di decreto non e' stata raggiunta l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome e ritenuta la necessita' di provvedere comunque all'adozione del decreto al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del Paese anche mediante l'applicazione delle nuove norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, si e' deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'attuazione di quanto previsto dal citato art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, provveda il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative; Decreta

Art. 1.

Competenze 1. Le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominato

decreto legislativo), debbono avere personale...

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