Rivalutazione dal 1?? gennaio 2001 delle rendite in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Riliquidazione delle stesse rendite per gli anni 2002, 2003 e 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri; Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita; Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 1997 al 2000; Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 14,06 per cento dal 1997 al 2000; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive per l'anno 1998; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.

20; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2003 concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2003; Vista la delibera del presidente-commissario straordinario...

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