PROVVEDIMENTO 21 aprile 1998 - Variazione della remunerazione della riserva obbligatoria

IL GOVERNATORE

DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che

attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di

regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante

versamento di contante presso la Banca stessa e di determinare, con

provvedimento di carattere generale, la remunerazione da

corrispondere sulle somme depositate;

Visto il proprio provvedimento 27 giugno 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 ed emanato in attuazione

dell'art. 10 sopra richiamato;

Dispone:

Art. 1.

Remunerazione

La misura della remunerazione della riserva obbligatoria, di cui

all'art. 1 del provvedimento 27 giugno 1997 richiamato nel preambolo,

e' variata dal 4,50 per cento al 4,00 per cento annuo.

Art. 2.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente...

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