Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per l'anno 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

  1. Determinazione dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attivita' di riscossione ai concessionari e commissari governativi operanti nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2006.

    1.1. L'importo previsto a titolo di remunerazione dei concessionari e commissari governativi, di cui all'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 37 del predetto decreto legge n. 203 del 2005, spettante ai concessionari e commissari governativi e' determinato, per il periodo di operativita' 1° gennaio-30 settembre 2006, in misura pari ai 9/12 dell'importo di 470 milioni di euro, corrispondenti ad euro 352.500.000,00.

  2. Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attivita' di riscossione per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2006.

    2.1. La quota pari al 1996 per cento dell'importo da corrispondere ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 4, comma 118, della legge n. 350 del 2003, cosi' come determinato ai sensi del punto 1.1 del presente provvedimento, in ragione del periodo di attivita' 1° gennaio 30 settembre 2006, corrispondente ad euro 338.400.000,00, e' ripartita, per ciascun ambito territoriale, secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al presente provvedimento.

    2.2. La restante quota dell'importo, equivalente ad euro 14.100.000,00, da corrispondere, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2006, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, e' ripartita, per euro 122.250,00, in favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per euro 13.977.750,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella B allegata al presente provvedimento.

    2.3. Contro il presente atto e' ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni.

    L'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 37 del...

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