Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per l'anno 2004.

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

  1. Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attivita' di riscossione.

1.1. La quota pari al 96 per cento dell'importo di cui all'art.

4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro 451.200.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, e' ripartita per ciascun ambito territoriale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al presente provvedimento.

1.2. La restante quota dell'importo di cui al predetto art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro 18.800.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, e' ripartita, per euro 163.000,00, in favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per euro 18.637.000,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella B allegata al presente provvedimento.

1.3. Contro il presente atto e' ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 118 della legge 24 dicembre 2004, n. 350, prevede che per l'anno 2004 sia corrisposto ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, quale remunerazione per il servizio svolto per i ruoli emessi da uffici statali, un importo pari ad euro 470 milioni.

Ai sensi del successivo comma 119 del predetto art. 4, il 96 per cento di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La quota che, ai sensi dello stesso comma 119, deve essere attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario della provincia autonoma di Bolzano, unico ambito territoriale ove vige...

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