DECRETO 12 novembre 2009 - Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112. (10A01324)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008, recante «Numero unico di emergenza europeo 112»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale», pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente il Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modificazioni (di seguito codice);

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera hh) del suddetto codice che definisce il servizio telefonico accessibile al pubblico;

Visto l'art. 25 del suddetto codice che disciplina l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Visto l'art. 32, del suddetto codice che reca disposizioni in materia di osservanza delle condizioni della autorizzazione generale;

Visto l'art. 36 del suddetto codice recante norme in materia di «Modifica dei diritti e degli obblighi» ed in particolare il comma 1 ove e' stabilito che «I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»;

Visto l'art. 76 del suddetto codice recante nome in materia di «Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo» ed in particolare il comma 2 ove e' stabilito che il Ministero delle comunicazioni «provvede affinche', per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante»;

Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 11/06/CIR «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del...

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