DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2009 - Disciplina relativa all''attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. (Fondo di credito per i nuovi nati). (09A12619)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Visto il comma 1-bis del medesimo art. 4, che prevede che il Fondo di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare il comma 5 dell'art. 19, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Considerato che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato delegato a esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto art. 4, commi 1 e 1-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

  1. Il Fondo di credito per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: «Dipartimento») e' destinato alle finalita' di cui all'art. 2.

  2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica, e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.

  3. Il Dipartimento e' l'amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una societa' a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attivita':

    a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;

    b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;

    c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all'art. 8;

    d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 7.

  4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti...

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