DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 277 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato D; Vista la direttiva 91/440/CEE, del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Considerato che la separazione contabile tra la gestione delle infrastrutture e l'esercizio delle attivita' di trasporto costituisce principio generale nell'ambito della politica europea dei trasporti rivolto a garantire sia che l'attivita' di trasporto si svolga nel rispetto dei principi del Trattato CE in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, sia lo sviluppo e la efficiente gestione delle infrastrutture dei trasporti nella prospettiva di un'unica rete transeuropea; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'attivita' di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite in Italia e il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci.

  2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviare la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

    Art. 2.

    P r i n c i p i

  3. Le attivita' disciplinate dal presente regolamento sono uniformate ai seguenti principi: a) autonomia gestionale delle imprese ferroviarie; b) possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle imprese ferroviarie; c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione della rete e dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia; d) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporti combinati internazionali di merci, in conformita' agli articoli 59 e seguenti del Trattato CE ed a condizioni non discriminatorie che garantiscano lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.

    Art. 3.

    Definizioni

  4. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; b) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati prevalentemente della costruzione e della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, nonche' della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli; c) "infrastruttura ferroviaria", quella definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture"; d) "associazione internazionale", l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o piu' Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri; e) "linea ferroviaria", l'infrastruttura che collega due localita'; f) "traccia oraria", il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due localita'.

    Art. 4 Gestore dell'infrastruttura ferroviaria

  5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

  6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario.

  7. Quando l'attivita' di gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attivita' stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di impresa ferroviaria e di servizi.

  8. I criteri per la separazione contabile delle attivita' indicate al comma 3 sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalita' applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

  9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

    Art. 5.

    Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato

  10. Il Ministero dei trasporti e della navigazione vigila sulla definizione degli standard e delle norme di sicurezza, nonche' sul controllo della loro applicazione.

  11. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Il contratto di programma e' stipulato, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicita' in relazione alla qualita' del servizio prestato e di programmazione delle attivita', degli investimenti e dei finanziamenti mirante alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.

  12. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 7 e i contributi pubblici da definirsi nel contratto di programma di cui al comma 2, da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro.

  13. Nel contratto di programma di cui al comma 2 puo' essere disciplinata la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, finalizzati allo sviluppo dell'infrastruttura stessa ed al rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

  14. Nel contratto di programma di cui al comma 2 puo' essere altresi' prevista la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacita' di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettivita' definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio del 26 giugno 1969, e successive modifiche ed integrazioni.

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