DECRETO 30 giugno 1998 - Attuazione della direttiva 98/19/CE della Commissione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 152, concernente la disciplina della preparaziohe e del commercio dei mangimi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.

228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo, nella parte relativa agli allegati, dal proprio decreto 6 maggio 1998, con il quale e' stata recepita la direttiva 97/72/CE; Visto, in particolare, l'art. 12 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede la possibilita' di sospendere provvisoriamente o limitare nel territorio l'impiego di additivi elencati nell'allegato I, qualora possano comportare un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva 98/19/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato I; Considerato che la Germania ha vietato sul proprio territorio l'impiego del "ronidazolo" nell'alimentazione dei tacchini, motivando tale decisione con il sospetto che tale additivo possa avere proprieta' mutagene, cancerogene e genotossiche; Considerato che la Germania ha evidenziato che l'utilizzazione di tale additivo nell'alimentazione degli animali da' luogo alla presenza di residui nei tessuti animali, anche con un periodo di attesa di sei giorni conformemente alla normativa vigente e che, pertanto, non si puo' escludere un rischio per la salute dei consumatori, anche qualora venga osservato il periodo di attesa previsto; Considerato che la Commissione ha consultato il Comitato scientifico per l'alimentazione animale, il quale, dopo un esame approfondito della problematica, ha concluso che, anche se le argomentazioni scientifiche presentate dalla Germania per giustificare il divieto del ronidazolo non possono essere accettate nella lora totalita', rimangono da chiarire alcune questioni importanti e che, in mancanza di dati supplementari, non puo' essere fissata una dose giornaliera accettabile di residui di ronidazolo per garantire la sicurezza dei consumatori; Considerato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT