DECRETO 6 maggio 1998 - Attuazione della direttiva 97/72/CE della Commissione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

DECRETO 6 maggio 1998.

Attuazione della direttiva 97/72/CE della Commissione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.

228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 2 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997; Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva 97/72/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati I e II; Considerato che, e' opportuno completare le disposizioni della colonna "Designazione chimica, descrizione" inserendo un additivo appartenente al gruppo degli "Antibiotici"; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, e' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo "Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose", nonche' una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli "Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti"; Considerato che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne un additivo appartenente al gruppo degli "Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti" devono essere adattate alle disposizioni comunitarie prese a tal proposito nel campo delle derrate alimentari; Considerato che e' necessario modificare le disposizioni della colonna "Altre disposizioni" relative a due additivi appartenenti al gruppo degli "Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti", ed a un additivo appartenente al gruppo degli "Agenti conservanti"; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, e' opportuno autorizzare provvisoriamente a livello nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria, nuovi impieghi di un additivo appartenente al gruppo degli "Antibiotici" e di un additivo appartenente al gruppo dei "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose"; Considerato che e' necessario modificare il contenuto minimo autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi; Considerato che lo studio degli additivi iscritti nell'allegato II, che a questo titolo possono essere autorizzati sul piano nazionale, non e' stato completato e che, pertanto, e' necessario prorogare per una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze; Considerato che l'utilizzazione dell' avoparcina, antibiotico del gruppo dei glicopeptidi, e' stata vietata, a partire dal l aprile 1997 dalla direttiva 97/6/CE della Commissione, in quanto non si poteva escludere che tale additivo fosse capace, attraverso gli alimenti somministrati agli animali, di...

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