Le regole nel deposito cauzionale

AutoreLuigi Tiscornia
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Dei tanti adminicula della locazione quello che meno di tutti ha dato luogo a discussioni ed al contenzioso risulta, si pensa poter dire, il deposito cauzionale: anche in periodo di equo canone.

La normativa che lo riguarda è piuttosto ristretta, anche perché in fondo non vi sono molte cose da precisare circa gli elementari concetti che lo reggono: il deposito cauzionale serve solo a garantire il locatore che la casa gli sarà infine restituita tempestivamente ed in ordine - salva l'eventuale ipotesi di compensazione con debiti del conduttore - e quindi, quando tutto questo si verifica, la restituzione è - o dovrebbe essere - per così dire automatica: con quindi, di solito, nessun motivo di lite.

Tuttavia con il protrarsi della legge dell'equo canone, sia pur ormai limitato agli usi commerciali, persino il deposito cauzionale assume qualche importanza, in quanto un locatore o un conduttore disposto, a ragione o torto, ad introdurre una lite esiste sempre, sino a giungere in Cassazione.

Tutto questo è confermato dal fatto che sull'argomento si è pronunciata un'altra sentenza, quella in rassegna, anche se essa è molto meno ampia di quella, sempre del 2002 (15 ottobre n. 14655), che è già stata riportata da questa Rivista 2002, 708.

In occasione di questa seconda sentenza i giudici del Supremo Collegio hanno preso in esame una dozzina (se non più) di istanze ed eccezioni che le due parti in causa reciprocamente si scambiavano ed ha finito per emettere a sua volta una decisione molto più ampia di quella qui riportata.

Delle tante altre cose di cui essa parla, è il caso di esaminare soltanto, visto l'argomento, il deposito cauzionale: il quale deve fruttare, a norma di legge, un interesse. Questione che non ha mai dato luogo - sotto il profilo pratico - a molte discussioni, perché in effetti nessuno effettua mai una tale operazione contabile. Perché, più esattamente - fatti salvi gli anni 90, nei quali era giunto sino al 10% - il tasso di interesse è sempre stato piuttosto basso, di modo che effettuare il calcolo sul deposito cauzionale, quale esso sia, limitatamente ad un anno comporta una somma veramente ridotta, con il risultato che nessuno provvede ad effettuare il conteggio ed il relativo versamento. Il quale, in quanto modesto, non interessava più di tanto - cosa che sembra potersi dire con visione sufficientemente generalizzata - neppure al conduttore, che pertanto, in corso di rapporto, non lo richiedeva.

Tutto questo...

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