ORDINANZA 6 giugno 1998 Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1997-1998 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/98)

ORDINANZA 6 giugno 1998.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1997-1998 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/98).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13; Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto "Scuola", in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991; Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, "per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami" di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il "Lodo" con il quale ha giudicato "che quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla ratio della legge n.

146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo", motivando che: " a) lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e' legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art.

1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)"; " b) il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalita' di svolgimento predeterminate dalle competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero"; Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato "idoneo" nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo "realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990"; Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata commissione di garanzia, con la quale e' stata confermata la attuale vigenza del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991; Visto il telefax del 28 maggio 1998, del Sindacato nazionale precari della scuola italiana (SI.NA.P.S.I.), con il quale e' stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto Scuola diretti in particolare alla astensione "dalle operazioni di scrutinio finale nei giorni 8 e 9 giugno 1998 in tutti gli IPSIA; 15 e 16 giugno 1998 in tutte le scuole medie di primo grado; 17 e 18 giugno 1998 in tutte le scuole medie di secondo grado"; Vista la nota n. 28358/BL del 2 giugno 1998, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto al Ministro per la funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto, riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici interessati, non consentono di completare gli scrutini in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e di quelli di maturita' per cui la partecipazione agli scioperi programmati in taluni casi potrebbe determinare ritardi nella ultimazione degli scrutini con conseguenze negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami; Atteso che e' rimasto senza esito l'invito alla citata organizzazione sindacale promotrice di revocare o riformulare le proclamazioni di sciopero sopra riferite, in quanto in aperto contrasto con la menzionata legge n. 146/1990; Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attivita' riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attivita' sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale "Istruzione pubblica" per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona all'istruzione, costituzionalmente tutelato; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettera d), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, allo stato in vigore come precisato nella citata...

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