DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990, n. 101 - Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale

Coming into Force19 Maggio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/05/04/090G0124/CONSOLIDATED/20030522
Enactment Date10 Aprile 1990
Published date04 Maggio 1990
Official Gazette PublicationGU n.102 del 04-05-1990
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A

il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' della pratica

  1. La pratica forense deve essere svolta con assiduita', diligenza, dignita', lealta' e riservatezza.

  2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attivita' proprie della professione.

  3. La frequenza dello studio puo' essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.

  4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalita' del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e' il seguente: "Art. 18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'universita' della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministero di grazia e giustizia. E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere". - L'art. 2 della legge n. 242/1988 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) aggiunge un comma all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (per il titolo si veda la nota all'art. 8) risulta cosi' formulato: "Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'art. 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni. Il Ministro di grazia e...

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