DECRETO 28 aprile 2000, n. 157 - Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo

Coming into Force01 Luglio 2000
Published date16 Giugno 2000
Enactment Date28 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/16/000G0206/CONSOLIDATED/20080315
Official Gazette PublicationGU n.139 del 16-06-2000
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477 con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalita', l'opportunita' di dare priorita' ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorita' farebbe venir meno i criteri di precedenza e turnazione, cosi' come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione del Fondo

  1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".

  2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art 2.

Finalita' del Fondo

  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';

  1. realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art 3.

Amministrazione del Fondo

  1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

  2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

  3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

  4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.

  5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

  1. Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo,

corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici

relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di

cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura,

espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di

cui all'articolo 6, comma 3; d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e

proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento

del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di

amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11;

i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta

l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione

ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le

prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e

turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale,

promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e

riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del

credito cooperativo;

l) determinare i criteri e le modalita' operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento

previsto all'articolo 6, comma 4.

Art 5.

Prestazioni

  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

    1. in via ordinaria:

      1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

      2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

    2. in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

  2. A detti interventi vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di...

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