DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (10G0157)

Coming into Force10 Settembre 2010
End of Effective Date05 Aprile 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/08/26/010G0157/CONSOLIDATED/20170322
Enactment Date09 Luglio 2010
Published date26 Agosto 2010
Official Gazette PublicationGU n.199 del 26-08-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Interventi di lieve entita' soggetti ad autorizzazione semplificata

  1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entita', da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.

  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31

Art 2.

Semplificazione documentale

  1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata e' corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, e' descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, e' attestata la conformita' del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilita' con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresi' la conformita' del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza e' corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformita' dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attivita', dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico e' valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.

  3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo e' effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive, se istituito.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31

Art 3.

Termini per la conclusione del procedimento

  1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

  2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31

Art 4.

Semplificazioni procedurali

  1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non e' soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

  2. L'amministrazione competente al rilascio...

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