DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1995, n. 388 - Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Coming into Force04 Ottobre 1995
Enactment Date27 Luglio 1995
Published date19 Settembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/09/19/095G0421/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.219 del 19-09-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente l'emanazione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati, tra l'altro, dei magistrati della Corte dei conti;

Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con nota n. 1193/LP/201, del 10 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati della Corte dei conti, facendo salve le attivita' che costituiscono espressione delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

  2. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.

Art 2.

Disposizioni generali

  1. I magistrati della Corte dei conti non possono ricoprire cariche, ne' svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.

  2. Gli incarichi non possono essere conferiti ne' autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialita' del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura della Corte dei conti.

  3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilita' con l'attivita' d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati della Corte dei conti utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualita' degl'incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonche' all'opportunita' che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.

  4. I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degli incarichi fra tutti i...

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