DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194 - Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Coming into Force11 Novembre 2016
Enactment Date12 Settembre 2016
Published date27 Ottobre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/10/27/16G00206/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.252 del 27-10-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 maggio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 22 marzo 2016;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

  2. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attivita'.

  3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Art 2.

Individuazione degli interventi

  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale puo' individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali e' corredato da specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale redatta anche tenendo conto, ove applicabili, delle linee guida previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, riguardanti...

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