DECRETO 18 marzo 1998, n. 161 - Regolamento recante norme per l'inviduazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione

Coming into Force12 Giugno 1998
End of Effective Date29 Dicembre 2020
Published date28 Maggio 1998
Enactment Date18 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/28/098G0207/CONSOLIDATED/20201215
Official Gazette PublicationGU n.122 del 28-05-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo l settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

Visto inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari).

  1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di societa' per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

    1. attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

    2. attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della banca;

    3. attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

    4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie.

  2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.

  3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca...

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