DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1998, n. 501 - Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Coming into Force16 Febbraio 1999
Published date01 Febbraio 1999
Enactment Date31 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/01/098G0179/CONSOLIDATED/20030729
Official Gazette PublicationGU n.25 del 01-02-1999
Capo I Il Garante
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Ritenuto che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 33 della legge n. 675 del 1996, con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, devono essere emanate norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, nonche' la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 675 del 1996, devono essere previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, della medesima legge, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge stessa e per l'invio della notificazione dei trattamenti di dati personali per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro idoneo sistema;

Considerato che il regolamento deve disciplinare ulteriori aspetti riguardanti, tra l'altro, l'inoltro della notificazione per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la misura del contributo spese per l'accesso ai dati personali, la determinazione delle indennita' di funzione del presidente e dei componenti del Garante, le modalita' di svolgimento degli accessi alle banche di dati, delle ispezioni e delle verifiche, nonche' la custodia di determinati atti e documenti, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7, comma 5, 13, comma 2, 30, comma 6, e 32, commi 3 e 7, della legge n. 675 del 1996;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende, altresi':

  1. per "presidente", il presidente del Garante per la protezione dei dati personali;

  2. per "componenti", i componenti del Garante per la protezione dei dati personali;

  3. per "Ufficio", l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Art 2.

G a r a n t e

  1. Il Garante:

  1. determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attivita';

  2. nomina, su proposta del presidente, il segretario generale;

  3. definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del segretario generale, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

  4. assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.

Art 3.

Presidente e componenti

  1. Il presidente e' eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non e' raggiunta dopo la terza votazione, e' eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'.

  2. Il presidente rappresenta il Garante, e sulla base degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

    1. designa i componenti preposti alla cura di singole questioni;

    2. convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

    3. coordina i rapporti del Garante con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, e sovraintende alle relazioni con le autorita' indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorita' di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali;

    4. promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere.

  3. Il Garante nomina un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

  4. Il presidente puo' delegare temporaneamente singole funzioni ad uno dei componenti.

  5. I componenti curano i rapporti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, in base alle decisioni del Garante.

Art 4.

Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti

  1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 30, comma 4, della legge.

  2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilita'. La deliberazione e' adottata con l'astensione dell'interessato.

  3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilita', il Garante dichiara la decadenza del componente ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge.

  4. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina.

  5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi.

  6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma che precede e' accertato dal Garante.

  7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.

Art 5.

R i u n i o n i

  1. Il Garante ha sede in Roma e si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza.

  2. L'ordine del giorno e' comunicato ai componenti entro il secondo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione puo' essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno puo' essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone.

  3. Ciascun componente, indicandone le ragioni, puo' chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso.

  4. Salvi i casi di urgenza, la competente struttura predispone la documentazione utile entro il quinto giorno antecedente alla riunione, e sottopone al segretario generale lo schema delle osservazioni dell'Ufficio. Le osservazioni e la relativa documentazione sono formate anche mediante strumenti informatici e telematici e poste senza ritardo a disposizione del presidente e dei componenti, unitamente agli eventuali aggiornamenti.

  5. Per la validita' delle riunioni del Garante e' necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto e' sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i componenti, le persone addette all'Ufficio o i consulenti.

  6. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario. Il presidente puo' chiamare il segretario generale o altro funzionario a riferire su singole questioni.

  7. Le deliberazioni, siglate dal relatore, sono sottoscritte dal presidente e dal segretario generale.

  8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilita' che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno.

  9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, lettera l), della legge, di approvazione del documento programmatico di cui all'articolo 24 e del rendiconto, ovvero allorche' occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge.

Art 6.

Indennita' e rimborsi

  1. Al presidente compete...

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