IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 6 maggio 2004, n. 129, recante «Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale»;
Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 129 del 2004, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sono definite le informazioni che devono essere fornite dagli affilianti che hanno operato esclusivamente all'estero;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta dell'11 luglio 2005;
Viste la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005 e la nota del 24 agosto con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli affilianti che, prima della data di sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno operato esclusivamente all'estero.
L'ambito di applicazione del presente regolamento e' limitato ai casi in cui, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, il contratto e' regolato dalla legge italiana.