DECRETO 18 marzo 1998, n. 144 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante

Coming into Force28 Maggio 1998
Published date13 Maggio 1998
Enactment Date18 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/13/098G0196/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.109 del 13-05-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

Visto inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche

  1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

    1. sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

    2. sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

      1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

      2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

      4) alla reclusione...

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