DECRETO 11 agosto 2004, n. 246 - Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

Coming into Force16 Ottobre 2004
Published date01 Ottobre 2004
Enactment Date11 Agosto 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/10/01/004G0278/CONSOLIDATED/20060220
Official Gazette PublicationGU n.231 del 01-10-2004
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;

Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Patente di servizio

  1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, e' rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

  2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' equiparata a quella prevista dal comma 1.

  3. La patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:

    1. appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;

    2. appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.

    Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera a), la patente di servizio e' rilasciata dal competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalita' di rilascio.

  4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente e' abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:

    abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;

    abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

Art 2.

Requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio

  1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che sono gia' in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validita' della patente di guida posseduta.

  2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attivita' di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalita' di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art 3.

Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

  1. Al personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio di polizia locale da cui dipende.

  2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneita', la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto puo' richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale.

  3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia.

    La commissione, inoltre, e' composta da quattro membri di cui uno appartenente alla Specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.

  4. La patente di servizio e' rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualita' previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

  5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validita' della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  6. La patente di servizio e' aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non e' richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all'articolo 2 del presente decreto.

  7. I comuni e le province informano il Prefetto dell'avvenuto rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.

Art 4.

Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e' rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3.

  2. L'esame di idoneita' si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.

  3. La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida puo' essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.

  4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.

Art 5.

Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione.

Art 6.

Variazioni della patente di guida

  1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato si obbliga ad osservare le modalita' e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonche' a comunicare ogni variazione di validita' e di conferma...

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