DECRETO 30 aprile 1999, n. 224 - Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca

Coming into Force28 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/07/13/099G0207/ORIGINAL
Published date13 Luglio 1999
Enactment Date30 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.162 del 13-07-1999
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;

Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e soggetti interessati

  1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

  2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole universita', da universita' tra loro consorziate o da universita' convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonche' di strutture e attrezzature idonee.

  3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

  1. per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle universita' ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

  2. per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

  3. per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);

  4. per rettore dell'universita', il rettore della singola universita' o dell'universita' sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'universita' convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.

Art 2.

Istituzione e requisiti di idoneita'

  1. Il rettore dell'universita' istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonche', previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza dei requisiti di idoneita' di cui al comma 3.

  2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientificodisciplinare o di un'aggregazione di piu' settori.

  3. Sono requisiti di idoneita' delle sedi:

    1. la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

    2. la disponibilita' di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi;

    3. la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;

    4. la possibilita' di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un...

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