IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;
Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.
I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole universita', da universita' tra loro consorziate o da universita' convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonche' di strutture e attrezzature idonee.
Agli effetti del presente regolamento si intendono:
per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle universita' ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
per rettore dell'universita', il rettore della singola universita' o dell'universita' sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'universita' convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.