DECRETO 11 maggio 1998, n. 241 - Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Coming into Force07 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/23/098G0289/CONSOLIDATED/20030707
Enactment Date11 Maggio 1998
Published date23 Luglio 1998
Official Gazette PublicationGU n.170 del 23-07-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE e con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modifiche, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi in attuazione delle direttive CEE n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1 dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1 aprile 1987, n. 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991 e n. 92/63/CEE del 10 luglio 1992;

Viste le direttive 92/88/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1992, 94/16/CE del 22 aprile 1994 e 96/6/CE del 16 febbraio 1996, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto di procedere al recepimento delle predette tre direttive comunitarie con il presente regolamento;

Visto l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 1996;

Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'articolo 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia veterinaria;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.11/24315/AG.80/999 del 21 aprile 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1

  1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

  2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

  1. agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992, n. 228;

  2. alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

  3. alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali

    sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I,

    parte B; d) ai microorganismi nei mangimi;

  4. ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985,

    pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta

    Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni

    ed integrazioni;

  5. agli alimenti dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 23 DICEMBRE 2002, N. 317

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonche' gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.

  2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), c1 ), d), e), f), n), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

  3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualita' sana, leale e mercantile.

  4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualita' sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia cosi' alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per gli alimenti composti per animali.

Art 2.

...

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