IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE e con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modifiche, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi in attuazione delle direttive CEE n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1 dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1 aprile 1987, n. 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991 e n. 92/63/CEE del 10 luglio 1992;
Viste le direttive 92/88/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1992, 94/16/CE del 22 aprile 1994 e 96/6/CE del 16 febbraio 1996, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Ritenuto di procedere al recepimento delle predette tre direttive comunitarie con il presente regolamento;
Visto l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);
Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 1996;
Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto l'articolo 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia veterinaria;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.11/24315/AG.80/999 del 21 aprile 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1
Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Sono fatte salve le disposizioni relative:
agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992, n. 228;
alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali
sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I,
parte B; d) ai microorganismi nei mangimi;
-
ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni
ed integrazioni;
agli alimenti dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.