IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dei trasporti e della navigazione
Visto il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
Visto il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonche' le spese di smaltimento o di recupero;
Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Garanzie
Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.
La fidejussione di cui al comma 1 e' prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93, nonche' le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorita' competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
Ciascun trasporto e' corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a piu' trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorita' competente di spedizione.
Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia e' trasmesso all'autorita' competente di spedizione per il tramite dell'autorita' competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.
La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualita' di autorita' competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attivita' di sorveglianza.
Le garanzie finanziarie gia' presentate in conformita' delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono gia' presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.