DECRETO 25 maggio 2012, n. 141 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (12G0162)

Coming into Force07 Settembre 2012
Published date23 Agosto 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/08/23/012G0162/ORIGINAL
Enactment Date25 Maggio 2012
Official Gazette PublicationGU n.196 del 23-08-2012
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che, «al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato «Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»;

Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011 ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, effettuati secondo le modalita' concordate con le associazioni di categoria;

Considerato che detti test hanno confermato la necessita' di dar luogo ad alcune modifiche delle componenti software del sistema, nonche' ad alcune modifiche di carattere procedurale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n. 4151/2012 prot. n. 2365/2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809; Adotta il seguente regolamento: Art. 1

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

  1. all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»;

  2. all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.»;

  3. all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.», aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre.».

  4. all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, primo e secondo periodo, le parole...

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