DECRETO 4 agosto 2000, n. 261 - Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, in tema di modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Coming into Force06 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/21/000G0312/ORIGINAL
Enactment Date04 Agosto 2000
Published date21 Settembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.221 del 21-09-2000
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante decreto del Ministro della giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, recante regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Ritenuta la necessita' di apportare al predetto regolamento le modifiche necessarie per il miglior espletamento della procedura concorsuale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U-8/3-6; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, le parole "per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "per lematerie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila".

Art 2.
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:

"2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficolta'; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficolta'; il numero 9.011 per ogni risposta...

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