DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004, n. 235 - Regolamento recante modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti eccezionali

Coming into Force23 Settembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/09/08/004G0266/ORIGINAL
Published date08 Settembre 2004
Enactment Date28 Luglio 2004
Official Gazette PublicationGU n.211 del 08-09-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

    "Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.";

  2. al comma 1, al secondo periodo le parole: "in modo da evitare la perdita di carico" sono sostituite dalle seguenti: "in modo da evitarne la perdita";

  3. al comma 2, le parole: "con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada" sono sostitute dalle seguenti: "con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice";

  4. il comma 4...

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