IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che individua i veicoli la cui revisione puo' essere affidata in concessione quinquennale ad imprese di autoriparazione o loro consorzi;
Visto l'articolo 241, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che, ai fini dell'affidamento in concessione delle revisioni, le imprese di autoriparazione o loro consorzi devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice X al titolo III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Considerata la necessita' di determinare le attrezzature e strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese di autoriparazione o loro consorzi, in aggiunta a quelle di cui al comma 1 dell'Appendice X al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, per l'effettuazione delle revisioni in concessione anche per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
L'Appendice X al titolo III del rego1amento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' modificata come segue:
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dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
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