IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI al titolo III;
Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146;
Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147;
Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art.1.
Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «Bari BA"», sono inserite le seguenti: «Barletta - Andria-Trani BT"»;
dopo le parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»;
dopo le parole: «Modena MO"», sono inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB"».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Lunardi, Ministro delle...