IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: "Aggiornamento della normativa nell'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi";
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 2 agosto 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1.
Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, e' sostituito dal seguente:
" 1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a...