DECRETO 13 aprile 2006, n. 203 - Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Coming into Force16 Giugno 2006
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date01 Giugno 2006
Enactment Date13 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/06/01/006G0220/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.126 del 01-06-2006
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006);

Considerata la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dall'Amministrazione della difesa e le finalita' di interesse pubblico perseguite, esclusi i trattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, nonche' di trasferimento di dati personali e sensibili all'estero ai sensi dell'articolo 43 del "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Ritenuto altresi' di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per...

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