DECRETO 21 luglio 2000, n. 278 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari

Coming into Force11 Ottobre 2000
Published date11 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/11/000G0327/ORIGINAL
Enactment Date21 Luglio 2000
Official Gazette PublicationGU n.238 del 11-10-2000
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita'

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita', si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermita';

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Permessi retribuiti

  1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

  2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che da' titoloal permesso medesimo e i giorni nei quali esso sara' utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

  3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

  4. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo e' stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa; dette modalita' devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresi' indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermita', ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalita' concordate deve avere inizio entro sette...

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