DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 318 - Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo

Coming into Force22 Agosto 2001
End of Effective Date17 Giugno 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/07/001G0380/CONSOLIDATED/20090603
Published date07 Agosto 2001
Enactment Date14 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.182 del 07-08-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;

Ravvisata la necessita' di emanare una disciplina per l'assegnazione delle borse di studio istituite in prima attuazione dell'articolo 4 della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione e per la solidarieta' sociale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto della disciplina

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, la prima attuazione per l'assegnazione delle borse di studio istituite dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche, nonche' degli orfani o dei figli delle vittime del terrorismo.

  2. A decorrere dall'anno scolastico ed accademico 1997/1998 le borse di studio sono assegnate in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria inferiore e superiore, nonche' per ogni anno di corso universitario. Esse sono altresi' assegnate agli orfani ed ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario.

  3. In relazione allo stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, a decorrere dall'anno 1998, le borse di studio complessivamente da assegnare annualmente sono in numero di ottocentoquaranta, cosi' ripartite: quattrocento borse di studio dell'importo di L. 400.000 cadauna riservate agli studenti della scuola elementare e scuola media inferiore; trecentoquaranta borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 cadauna riservate agli studenti della scuola media superiore; cento borse di studio dell'importo di L. 5.000.000 cadauna riservate agli studenti universitari.

  4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse e' riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifi-cazioni.

  5. Ove non fosse possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria per mancanza di aspiranti aventi...

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