DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

Coming into Force31 Maggio 2000
Published date16 Maggio 2000
Enactment Date07 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/05/16/000G0168/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.112 del 16-05-2000
Capo I Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo e' autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1

  1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":

    1. all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;

    2. all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una

      circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;

    3. all'esterno delle sedi centrali delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici

      periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).

  2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:

    1. nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del

      lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della

      Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4

      ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita'

      nazionale);

    2. nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;

    3. in altre ricorrenze e solennita' secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in

      ambito locale, dal prefetto.

  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della...

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