IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo e' autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1
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La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":
all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
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all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una
circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
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all'esterno delle sedi centrali delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici
periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
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Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
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nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del
lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della
Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4
ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita'
nazionale);
nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
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in altre ricorrenze e solennita' secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in
ambito locale, dal prefetto.
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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della...