DECRETO 17 maggio 1995, n. 317 - Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole

Coming into Force15 Agosto 1995
Published date31 Luglio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/07/31/095G0346/CONSOLIDATED/20150422
Enactment Date17 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.177 del 31-07-1995
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;

Considerata la necessita' di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonche' le modalita' di svolgimento degli esami; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Attivita' e limitazione numerica delle autoscuole

  1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

  2. Le province accertano la congruita' delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il modello allegato e' vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole.

  3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.

  4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purche' la piu' vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

  5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) e' superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attivita' di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.

  6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonche' per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano e verificano la regolarita' degli atti amministrativi indicati nel presente articolo e nell'art. 8, comma 5, del presente regolamento.

  7. E' consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalita' del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;

Considerata la necessita' di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonche' le modalita' di svolgimento degli esami; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Attivita' e limitazione numerica delle autoscuole

  1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

  2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997, N. 391 .

  3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.

  4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purche' la piu' vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

  5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) e' superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attivita' di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.

  6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonche' per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano e verificano la regolarita' degli atti amministrativi indicati nel presente articolo e nell'art. 8, comma 5, del presente regolamento.

  7. E' consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalita' del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;

Considerata la necessita' di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonche' le modalita' di svolgimento degli esami; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Attivita' . . . delle autoscuole

  1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

  2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997, N. 391 .

  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L...

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