IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce a decorrere dall'anno 2001 un contributo statale a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D;
Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 64 della legge n. 388 del 2000 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 64;
Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del decreto
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina:
i criteri e le modalita' per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;
i criteri e le modalita' per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano del contributo statale di cui alla lettera a) ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.