Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
«Ministero»: il Ministero della giustizia;
«decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
«mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
«mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
«conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
«organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
«regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
«indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
«registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
«responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
«formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attivita' di formazione dei mediatori;
«enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;
«responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneita' dell'attivita' svolta dagli enti di formazione;
«elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
«ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
«ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
«CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.