DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Coming into Force05 Novembre 2010
Enactment Date18 Ottobre 2010
Published date04 Novembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/11/04/010G0203/CONSOLIDATED/20140923
Official Gazette PublicationGU n.258 del 04-11-2010
Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010; A d o t t a il seguente regolamento:

Art 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «Ministero»: il Ministero della giustizia;

  2. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

  3. «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

  4. «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

  5. «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

  6. «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

  7. «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;

  8. «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

  9. «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;

  10. «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

  11. «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attivita' di formazione dei mediatori;

  12. «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;

  13. «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneita' dell'attivita' svolta dagli enti di formazione;

  14. «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

  15. «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

  16. «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

  17. «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art 2.

Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina:

  1. l'istituzione del registro presso il Ministero;

  2. i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

  3. l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

  4. i criteri e le modalita' di iscrizione nell'elenco, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

  5. l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II Registro degli organismi
Art 3.

Registro

  1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

  2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

  3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

    parte i): enti pubblici;

    sezione A: elenco dei mediatori;

    sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

    sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

    parte ii): enti privati;

    sezione A: elenco dei mediatori;

    sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

    sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

    sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

  4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

  5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

  6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art 3.

Registro

  1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

  2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

  3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

    parte i): enti pubblici;

    sezione A: elenco dei mediatori;

    sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

    sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

    parte ii): enti privati;

    sezione A: elenco dei mediatori;

    sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

    sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

    sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

  4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

  5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

  6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art 4.

Criteri per l'iscrizione nel registro

  1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

  2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

    1. la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata; ai fini della dimostrazione della capacita' organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

    2. il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione;

    3. i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    4. la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

    5. le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche' la conformita' del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

    6. il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

    7. la sede dell'organismo.

  3. Il responsabile verifica altresi':

    1. i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al...

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