DECRETO 11 novembre 2013, n. 140 - Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili

Coming into Force31 Dicembre 2013
Enactment Date11 Novembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/12/16/13G00184/ORIGINAL
Published date16 Dicembre 2013
Official Gazette PublicationGU n.294 del 16-12-2013
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 relativamente all'accertamento dell'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 agosto 2013; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1

  1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanita'...

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