PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006 - Regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ´Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologicaª;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9469 del 27 gennaio 2006, con la quale e' stato approvato il ´regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terziª;

Vista la nota dell'Istituto del 27 febbraio 2006, prot. n. 003928, con la quale la deliberazione n. 9469 e' stata trasmessa al Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

  1. Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del ´regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terziª, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 22 maggio 2006

Il presidente: Petronzio

Allegato

REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'

E SERVIZI A FAVORE DI TERZI

Art. 1.

Norme generali

1.1. Le strutture dell'INFN possono svolgere attivita' e prestazioni per conto di terzi, secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto dei criteri fissati dagli organi deliberativi dell'INFN.

1.2. Sono vietate le attivita' e prestazioni per conto terzi che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INFN o che presentino conflitto d'interessi con quelli dell'INFN.

1.3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le attivita' e prestazioni svolte in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri ed internazionali, e soggetti privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, se collegate ai compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente dell'Istituto.

Art. 2.

Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento per attivita' e prestazioni si intendono, in via esemplificativa, le...

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