PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006 - Regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi
IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ´Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologicaª;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9469 del 27 gennaio 2006, con la quale e' stato approvato il ´regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terziª;
Vista la nota dell'Istituto del 27 febbraio 2006, prot. n. 003928, con la quale la deliberazione n. 9469 e' stata trasmessa al Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone:
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Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del ´regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terziª, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Frascati, 22 maggio 2006
Il presidente: Petronzio
REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'
E SERVIZI A FAVORE DI TERZI
Art. 1.
Norme generali
1.1. Le strutture dell'INFN possono svolgere attivita' e prestazioni per conto di terzi, secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto dei criteri fissati dagli organi deliberativi dell'INFN.
1.2. Sono vietate le attivita' e prestazioni per conto terzi che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INFN o che presentino conflitto d'interessi con quelli dell'INFN.
1.3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le attivita' e prestazioni svolte in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri ed internazionali, e soggetti privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, se collegate ai compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente dell'Istituto.
Art. 2.
Definizioni
2.1. Ai fini del presente regolamento per attivita' e prestazioni si intendono, in via esemplificativa, le...
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