DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n. 242 - Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione

Coming into Force03 Ottobre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/09/18/004G0275/ORIGINAL
Published date18 Settembre 2004
Enactment Date27 Luglio 2004
Official Gazette PublicationGU n.220 del 18-09-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la razionalizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto d'asilo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni generali

  1. Nel presente regolamento, si intende per:

  1. «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

  2. «regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

  3. «RUPA»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o la sua evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».

Art 2.

Sistemi informativi

  1. I sistemi informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attivita' previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono:

    1. l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico;

    2. i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dall'accordo Stato- regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002, dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

    3. l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;

    4. l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;

    5. l'archivio anagrafico dei lavoratori...

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