IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la razionalizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto d'asilo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni generali
Nel presente regolamento, si intende per:
«testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
«regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
«RUPA»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o la sua evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».