VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 13 agosto 1911, n. 310, riguardanti l'ordinamento delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie affidate all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924-II, n. 596, circa l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, che approva il regolamento per le dispense dai richiami alle armi per mobilitazione, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 505, che approva il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.
E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
E' abrogato il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 505.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Serena - Host Venturi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418. foglio 47. - Mancini