REGIO DECRETO 16 novembre 1939, n. 2167 - Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari

Coming into Force01 Marzo 1940
End of Effective Date31 Dicembre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/02/15/039U2167/CONSOLIDATED/20060510
Enactment Date16 Novembre 1939
Published date15 Febbraio 1940
Official Gazette PublicationGU n.38 del 15-02-1940
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 13 agosto 1911, n. 310, riguardanti l'ordinamento delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie affidate all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924-II, n. 596, circa l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

Visto il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, che approva il regolamento per le dispense dai richiami alle armi per mobilitazione, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 505, che approva il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

E' abrogato il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 505.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Serena - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418. foglio 47. - Mancini

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 FEBBRAIO 2006, N. 167

Regolamento

Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia

CAPO I.

STUDI PREPARATORI IN TEMPO DI PACE.

§ 1. - Presso il comando del corpo di Stato maggiore e' istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di « commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia » ed e' incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

§ 2. - La predetta commissione centrale e' composta come segue:

presidente; il sottocapo di Stato maggiore intendente o, in sua vece, un generale capo reparto del comando corpo di Stato maggiore;

Membri:

il capo dell'ufficio trasporti del comando del corpo dl Stato maggiore, assistito dall'ufficiale di Stato maggiore addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;

i capi delle delegazioni trasporti militari;

un delegato del Ministero della guerra;

un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina e dell'aeronautica;

i capi, o chi per essi, dei servizi: movimento, commerciale e del traffico, materiale e trazione, lavori e costruzione della direzione generale delle ferrovie dello Stato, assistiti da un funzionario del rispettivo servizio;

i capi dei compartimenti delle Ferrovie dello Stato;

il capo della delegazione Ferrovie dello Stato di Cagliari;

il capo dell'ufficio trasporti militari Ferrovie dello Stato distaccato presso il comando del corpo di Stato maggiore, assistito eventualmente da un funzionario addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;

due delegati dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

un delegato dei Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie);

segretario: un ufficiale dell'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato maggiore.

§ 3. - Le varie amministrazioni interessate comunicheranno al comando del corpo di Stato maggiore i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella commissione centrale suddetta, munendoli di pieni poteri per accettare le sue conclusioni.

4. - La commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia deve essenzialmente:

  1. trattare tutte le questioni relative a lavori e provvedimenti vari richiesti nell'interesse dei grandi trasporti militari;

  2. pronunziarsi intorno alla eseguibilita' dei progetti dei grandi trasporti di mobilitazione e di radunata delle Forze armate;

  3. concretare le misure di carattere eccezionale da attuare in caso di guerra, per assicurare l'assoluta precedenza dei grandi trasporti militari e il loro piu' regolare e completo svolgimento, predisponendo apposito schema di provvedimento legislativo, che verra' emanato nei modi di legge, all'atto della mobilitazione. In detto decreto e' anche contemplato e disciplinato il diritto dell'Alto Comando dell'esercito di ottenere dall'autorita' ferroviaria, in aggiunta o in deroga alle norme prestabilite, l'attuazione di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari - durante la mobilitazione e la guerra - per ogni nuova esigenza di ordine militare.

    § 5. - La Commissione centrale per i grandi trasporti militari sara' convocata, di volta in volta, dal suo presidente, secondo gli ordini del Capo di Stato maggiore dell'esercito,

    Gli ordini di convocazione dei funzionari civili della commistione saranno loro fatti pervenire per il tramite delle rispettive amministrazioni.

    § 6. - Il presidente della Commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia potra', ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutta la rete ferroviaria del Regno, convocare una parte soltanto della...

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