REGIO DECRETO 21 aprile 1942, n. 444 - Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato

Coming into Force28 Maggio 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/05/13/042U0444/CONSOLIDATED/20111123
Enactment Date21 Aprile 1942
Published date13 Maggio 1942
Official Gazette PublicationGU n.114 del 13-05-1942
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054;

Veduta la legge 24 marzo 1932-XI, n. 270;

Veduto il R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, numero 478, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduto il R. decreto-legge 26 febbraio 1939-XVII, numero 332, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1932-X, n. 926;

Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Art 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al predetto regolamento o che provvedano sulle materie sulle quali esso dispone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 aprile 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alta Corte dei conti, addi' 12 maggio 1942-XX

Atti del Governo, registro 445, foglio 41. - MANCINI

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato

TITOLO I Del segretario generale e dei referendari.
Art 1

Il segretario generale, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito da un magistrato designato dal presidente.

Art 2

I posti di referendario del Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra.

Art 3

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso, e debbono essere corredate del certificato attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualita' del servizio dai medesimi prestato, nonche' degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art 4

Con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera gia' percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneita' e buona condotta negli uffici esercitati.

Art 5

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art 6

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente; sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto corporativo, sul diritto coloniale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sull'economia politica corporativa.

E' facoltativo l'esame su lingue straniere.

Art 7

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 3.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

A parita' di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o vedovo.

Art 8

La Commissione esaminatrice e' nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facolta' giuridica di una Regia universita', membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio e' dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art 9

Si applica ai primi referendari ed ai referendari l'articolo 6 della legge.

Art 10

Si applicano ai primi referendarie ai referendari le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni, in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di Stato.

Il Consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti magistrati, le attribuzioni proprie della Commissione di disciplina ai sensi dell'art. 68 del Regio decreto predetto.

TITOLO II Del personale di segreteria e subalterno.
Art 11

Costituiscono il personale di segreteria i segretari di sezione (gruppo A), i vice segretari (gruppo B) , gli archivisti capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine (gruppo C).

Il personale di segreteria adempie a tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato, secondo la distribuzione che ne fa il presidente, giusta l'art. 77 del presente regolamento.

Art 12

Il conferimento dei posti di segretario di sezione di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame fra i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore al 9° e che si trovino...

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