IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;
Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro; Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, vistato dal Ministro proponente.
Il regio decreto 31 marzo 1927, n. 715, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 35