DELIBERAZIONE 30 Maggio 2007 - Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto n. 252/2005) recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, che ha introdotto l'art. 19-quater, intitolato "sanzioni amministrative", nell'ambito del decreto n. 252/2005;

Visto il rinvio operato dall'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005, alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito decreto n. 385/1993), fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP;

Visto l'art. 145 del decreto n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dello stesso decreto;

Viste le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito legge n. 689/1981), recante "Modifiche al sistema penale", che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinate dall'art. 145 del decreto n. 385/1993;

Viste le indicazioni contenute nell'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005 in merito ai criteri da applicare nella determinazione dell'entita' della sanzione;

Vista la previsione contenuta nell'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005 in merito alla responsabilita' solidale dei fondi pensione o delle societa' istitutrici di forme pensionistiche complementari nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

Visto l'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005 nella parte in cui prevede la non applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta;

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare con proprio regolamento, le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni amministrative di propria competenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002 in materia di procedura di applicazione delle sanzioni;

Ritenuto di adottare un nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 26 aprile 2007...

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