Regolamento di condominio e limiti alla disciplina dell

AutoreStefano Maglia
Pagine821-822

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@1. Premessa

- Anche dopo* l'emanazione della c.d. legge-Tognoli (L. 122/1989) e la conseguente modificazione dell'art. 41 sexies della L. 1150/1942 che ha introdotto il vincolo pubblicistico di destinazione delle aree destinate a parcheggio con riferimento alle nuove costruzioni, un tema sempre dibattuto in quanto origine di un congruo numero di controversie condominiali è quello relativo all'uso degli spazi adibiti a parcheggio, con particolare riferimento ai limiti introdotti dal regolamento condominiale.

La casistica esaminata dalla giurisprudenza che sin qui si è espressa è assai variegata quanto a tipologia di fattispecie.

Nella pur breve trattazione che segue cercherò di elaborare una sorta di rassegna in materia con l'individuazione degli aspetti più controversi e meno usuali.

@2. Divieto di parcheggiare nel cortile

- Già almeno tre pronunce (App. Napoli 10 giugno 1999, n. 1447, in Arch. loc. e cond. 2000, 87, Trib. Piacenza 29 ottobre 1992, n. 439, ivi 1993, 788 e Trib. Roma 23 aprile 1963, in Temi rom. 1963, 214) hanno sostenuto che «la norma del regolamento condominiale richiamato nei singoli atti di acquisto la quale preveda il divieto di parcheggiare le autovetture nel cortile del condominio, non limitandosi a disciplinare soltanto l'uso e il godimento di una parte comune del fabbricato, ma incidendo nella sfera dei diritti soggettivi di ciascun condomino, ha natura contrattuale, come tale modificabile solo con il consenso unanime dei condomini».

Tale principio discende naturaliter da quanto prescrive l'art. 1138 c.c. ove prescrive che il regolamento deve contenere «le norme circa l'uso delle cose comuni» pur nei limiti generali di cui all'art. 1102 c.c. Peraltro la natura contrattuale del regolamento fa sì che solo il consenso unanime dei condomini possa modificarne il contenuto, e da qui la correttezza del principio sopra enunciato. Interessante, poi, con riferimento alla precitata disciplina vincolistica è quanto si legge nella motivazione della sentenza piacentina ove afferma che «nel caso di specie poi non si pone neppure un problema di violazione dell'art. 41 sexies, L. n. 1150/1942 (prima della modifica di cui all'art. 2, L. 122/1989), in quanto è pacifico che ogni unità immobiliare è, dotata di box per il parcheggio dell'auto (d'altra parte il convenuto non ha sollevato tale questione). È da ritenere infatti che solo in caso di violazione del citato art. 41 sexies, l'art. 3 del regolamento condominiale, in quanto colpito da nullità, avrebbe potuto essere liberamente modificato dall'assemblea condominiale».

Su questo tema è...

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