IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 111, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso dalla Sezione V nella seduta del 30 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le procedure per l'accertamento della composizione e dell'innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754. L'accertamento della composizione e dell'innocuita' implicano, rispettivamente, la verifica della qualita' e della sicurezza d'impiego del prodotto farmaceutico, quest'ultima valutata in rapporto all'efficacia dello stesso, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.